Art. 2.
(Delega al Governo per la riforma della disciplina relativa alla gestione dei servizi pubblici locali).

      1. Per le finalità di cui all'articolo 1, il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi in materia di gestione dei servizi pubblici locali di interesse economico, apportando, se necessario, le adeguate modifiche all'articolo 113 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:

          a) prevedere che l'affidamento delle nuove gestioni e il rinnovo delle gestioni in essere alla data di entrata in vigore dei decreti legislativi dei servizi pubblici locali di rilevanza economica avvenga mediante procedure competitive ad evidenza pubblica di scelta del gestore, nel rispetto della disciplina dell'Unione europea in materia di appalti pubblici e di servizi pubblici, fatta salva la proprietà pubblica delle reti e degli altri beni pubblici strumentali all'esercizio. Possono partecipare alle gare di appalto dei servizi pubblici locali di cui alla presente lettera anche le società miste, pubblico-private, nelle quali il partner privato è stato scelto con procedura concorsuale tra operatori del settore. I servizi pubblici locali di rilevanza economica definiti dall'Unione europea come servizi di interesse economico generale (SIEG) hanno per oggetto la produzione di beni e di attività volti a realizzare fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile delle comunità locali, caratterizzati dall'universalità della prestazione

 

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e dall'accessibilità dei prezzi. Ai fini della presente legge, sono SIEG:

              1) la produzione e la distribuzione di energia elettrica e termica;

              2) la distribuzione del gas naturale;

              3) la gestione del servizio idrico integrato;

              4) la gestione dei rifiuti urbani;

              5) la gestione dei trasporti pubblici;

          b) consentire eccezionalmente e per un periodo di tempo non superiore a ventiquattro mesi l'affidamento diretto a società a capitale interamente pubblico partecipata dall'ente locale che abbia i requisiti richiesti dall'ordinamento comunitario per l'affidamento diretto ai sensi dell'articolo 113, comma 5, lettera c), del citato testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, e che svolga la sua attività esclusivamente per l'ente locale azionista;

          c) prevedere che l'ente locale motivi adeguatamente le ragioni che impongono di ricorrere alla modalità di affidamento di cui alla lettera b) anziché alla modalità di cui alla lettera a), e che adotti e pubblichi secondo modalità idonee il programma volto al superamento, entro e non oltre diciotto mesi, della situazione che osta al ricorso a procedure ad evidenza pubblica, comunicando periodicamente i risultati raggiunti a tale fine. In particolare, prescrivere che per giungere alla constatazione della necessità di gestione diretta sia adottata una previa analisi di mercato, soggetta a verifica da parte delle Autorità nazionali di regolazione dei servizi di pubblica utilità competenti per settore, ovvero, se non costituite, dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato, qualora si dimostri l'inadeguatezza dell'offerta privata. Nel caso in cui dopo un periodo di dodici mesi le citate Autorità riscontrino un non adempimento da parte dell'ente locale delle attività necessarie al superamento della gestione di cui alla lettera b), l'Autorità competente ha il potere di nominare un commissario ad acta

 

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per tutte le azioni necessarie a portare al mercato il servizio affidato temporaneamente ai sensi della medesima lettera b). Le società di capitali cui sia attribuita la gestione ai sensi della citata lettera b) non possono svolgere, né in via diretta, né partecipando a gare, servizi o attività per altri enti pubblici o privati;

          d) escludere la possibilità di acquisire la gestione di servizi diversi o in ambiti territoriali diversi da quello di appartenenza per i soggetti titolari della gestione di servizi pubblici locali non affidati mediante procedure competitive ad evidenza pubblica, nonché per le imprese partecipate da enti locali, affidatarie della gestione di servizi pubblici locali, qualora usufruiscano di forme di finanziamento pubblico diretto o indiretto, fatta eccezione per il ristoro degli oneri connessi all'assolvimento degli obblighi di servizio pubblico derivanti dalla gestione di servizi affidati secondo procedure ad evidenza pubblica, ove evidenziati da sistemi certificati di separazione contabile e gestionale;

          e) individuare le modalità atte a favorire la massima razionalizzazione ed economicità dei servizi pubblici locali, purché in conformità alla disciplina adottata ai sensi del presente articolo, anche mediante la gestione integrata di servizi diversi e l'estensione territoriale della gestione del medesimo servizio;

          f) armonizzare la nuova disciplina e quella di settore applicabile ai diversi servizi pubblici locali, individuando in modo univoco le norme applicabili in via generale per l'affidamento di tutti i servizi pubblici locali di rilevanza economica e apportando le necessarie modifiche alla normativa di settore vigente in materia di rifiuti, trasporti, energia elettrica, gas e acqua;

          g) disciplinare la fase transitoria, ai fini del progressivo allineamento delle gestioni in essere alla data di entrata in vigore dei decreti legislativi alla normativa adottata ai sensi delle lettere da a) a f), prevedendo, se necessario, tempi e modi diversi per la progressiva applicazione

 

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della medesima normativa a ciascun settore;

          h) prevedere che gli affidamenti diretti in essere alla data di entrata in vigore dei decreti legislativi cessino alla data della loro scadenza naturale con esclusione di ogni proroga o rinnovo;

          i) consentire ai soggetti affidatari diretti di servizi pubblici locali di concorrere, entro e non oltre i ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi, all'affidamento, mediante procedura competitiva ad evidenza pubblica, dello specifico servizio già affidato;

          l) limitare, secondo criteri di proporzionalità, di sussidiarietà orizzontale e di razionalità economica del denegato ricorso al mercato, i casi di gestione in regime di esclusiva dei servizi pubblici locali, liberalizzando le altre attività economiche di prestazione di servizi di interesse generale in ambito locale compatibili con le garanzie di universalità e di accessibilità del servizio pubblico locale affidato ai sensi del presente comma;

          m) fermo restando quanto stabilito dalla lettera h), prevedere che gli altri affidamenti in essere alla data di entrata in vigore dei decreti legislativi cessino alla data della scadenza naturale e non possano essere rinnovati o prorogati, salvo quanto previsto dall'articolo 4.

      2. Entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al comma 1, il Governo è delegato ad adottare uno o più decreti legislativi recanti disposizioni integrative e correttive nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi previsti dal medesimo comma 1.